Pubblicità

Art Bonus, il governo vuole estendere il credito d’imposta a festival, musei privati ed enti ecclesiastici

di Redazione 02/11/2026

Categorie: Politica / Argomenti: Art Bonus - Legge di bilancio


Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede, con l’articolo 109, di ampliare i beneficiari dell’Art Bonus, l’agevolazione fiscale del 65% sulle donazioni a favore della cultura. Coinvolti anche enti ecclesiastici, archivi e musei d’impresa.

Pubblicità
Pubblicità

Art Bonus anche per i festival culturali, i musei privati, gli archivi d’impresa, gli enti ecclesiastici e le organizzazioni che si occupano della conservazione di ville e giardini storici. È una delle novità previste dal disegno di legge di Bilancio 2027, che all’articolo 109 propone di ampliare sensibilmente la platea dei beneficiari del credito d’imposta del 65% riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali a sostegno della cultura. La misura, se approvata, estenderà dunque uno strumento finora rivolto principalmente al patrimonio culturale pubblico e ad alcune attività dello spettacolo anche a nuove categorie di soggetti privati e istituzioni culturali.

Pubblicità
Pubblicità

Il testo del disegno di legge, composto da 157 articoli e destinato a iniziare il proprio iter parlamentare alla Camera, introduce una serie di modifiche al decreto-legge 83 del 31 maggio 2014, che ha istituito l’Art Bonus. La novità principale consiste nell’inserimento di un nuovo comma, l’1-bis, che individua sei ulteriori categorie di beneficiari delle donazioni agevolate. Le disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Pubblicità
Pubblicità
Ministero della Cultura. Foto: Finestre sull'Arte
Ministero della Cultura. Foto: Finestre sull’Arte

La prima categoria riguarda gli enti del Terzo settore, le fondazioni e le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e prive di scopo di lucro che si occupano della conservazione, del restauro e della gestione di edifici, ville, parchi e giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico. Per accedere al beneficio, questi soggetti dovranno dimostrare di operare nel settore da almeno cinque anni e avere tra le proprie finalità statutarie la tutela di questo patrimonio.

Pubblicità
Pubblicità

Non sarà tuttavia sufficiente occuparsi della conservazione di un immobile storico: gli edifici, le ville e i giardini interessati dovranno essere stati formalmente riconosciuti come beni di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dovranno essere garantite la visita e un’adeguata fruizione pubblica per un numero minimo di giorni all’anno. Le modalità saranno definite da un successivo decreto del Ministero della Cultura, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un’altra limitazione riguarda la destinazione delle somme: le donazioni potranno finanziare esclusivamente interventi di conservazione, manutenzione e restauro degli immobili e delle aree interessate, escludendo qualsiasi altro manufatto, mobile o immobile, compresi quelli strumentali o pertinenziali.

La seconda categoria comprende gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le fabbricerie, per le quali l’Art Bonus potrà essere utilizzato a sostegno di interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali appartenenti alle rispettive realtà, secondo la definizione contenuta nell’articolo 10 del Codice dei beni culturali. Si tratta di un’estensione che riguarda quindi anche il patrimonio storico-artistico ecclesiastico.

Una terza novità interessa l’organizzazione di manifestazioni e festival culturali. Il credito d’imposta potrà essere riconosciuto alle erogazioni liberali destinate agli enti dotati di personalità giuridica che organizzano iniziative di particolare importanza nazionale o internazionale. Anche in questo caso, però, non sarà sufficiente organizzare un festival: la manifestazione dovrà essere riconosciuta come iniziativa di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri che saranno stabiliti dal decreto attuativo.

L’articolo 109 apre inoltre all’Art Bonus per gli istituti culturali che ricevono contributi in base alla legge 534 del 1996 o ad altre leggi speciali. Le donazioni potranno essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti. Una disposizione analoga riguarda i comitati e le edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 420 del 1997 o di altre leggi speciali, che potranno beneficiare delle erogazioni per le proprie attività istituzionali.

La sesta categoria rappresenta una delle aperture più significative per il settore museale: potranno infatti accedere all’agevolazione anche gli istituti e i luoghi della cultura privati, compresi gli archivi e i musei d’impresa, purché accreditati al Sistema museale nazionale secondo il decreto ministeriale del 21 febbraio 2018. Per gli istituti e i luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici resta invece valida la disciplina già prevista dall’Art Bonus.

Il provvedimento non si limita ad ampliare il numero dei beneficiari, ma introduce anche nuovi obblighi di rendicontazione e controllo. I soggetti che riceveranno le donazioni in base alle nuove disposizioni dovranno adottare un sistema di contabilità separata per gestire le somme raccolte e quelle effettivamente impiegate. Dovranno inoltre effettuare con periodicità mensile le comunicazioni già previste dalla normativa sull’Art Bonus. Il Ministero della Cultura, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, sarà incaricato di effettuare controlli a campione sulla destinazione e sull’utilizzo dei fondi. Nel caso in cui le somme vengano impiegate per finalità diverse da quelle dichiarate, il Ministero dovrà informare l’Agenzia delle Entrate, che procederà al recupero del valore del credito d’imposta, maggiorato di un quarto a titolo di sanzione, a carico del soggetto beneficiario.

Per rendere operative le nuove disposizioni sarà necessario un decreto del ministro della Cultura, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Sarà questo provvedimento a definire le modalità applicative dell’estensione, compresi i criteri per individuare i festival e le manifestazioni di rilevante interesse pubblico e i requisiti di fruizione dei beni storici e paesaggistici interessati.

La relazione finanziaria allegata all’articolo 109 valuta gli oneri derivanti dalla misura in 17,9 milioni di euro per il 2028, 34,9 milioni per il 2029 e 51,9 milioni di euro annui a partire dal 2030. Le disposizioni saranno inoltre sottoposte alle valutazioni previste dai Piani di analisi e valutazione della spesa contenuti nell’appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

A commentare l’estensione è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha presentato la misura come un rafforzamento del rapporto tra istituzioni pubbliche e società civile nella tutela del patrimonio. “Con l’articolo 109 rendiamo più efficace uno strumento che ha già consentito di mobilitare oltre un miliardo di euro, estendendo il beneficio fiscale del 65% sulle erogazioni liberali a nuove realtà, dalle istituzioni culturali private agli archivi e ai musei d’impresa, dagli enti del Terzo Settore alle fondazioni impegnate nella conservazione di dimore, ville e giardini di interesse storico e artistico”, ha dichiarato il ministro in occasione dell’esame del disegno di legge alla Camera.

Giuli ha inoltre precisato che l’ampliamento non intende trasferire ai privati la responsabilità pubblica della tutela: “Lo Stato mantiene la propria responsabilità nella Tutela, mentre il coinvolgimento dei privati amplia le possibilità di conservazione e fruizione pubblica”. Il ministro ha ringraziato il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Lupi per il lavoro svolto congiuntamente sulla misura, auspicando che il mecenatismo possa assumere un ruolo più stabile nelle politiche culturali.

È utile ricordare che l’estensione dell’Art Bonus è, allo stato attuale, una disposizione contenuta in un disegno di legge e non ancora una modifica definitiva della normativa. Il suo effettivo ingresso nell’ordinamento dipenderà quindi dall’approvazione della legge di Bilancio e dai successivi provvedimenti attuativi.

Commenti

Per inviare il commento devi accedere o registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo l’accesso.