Ordinanza storica del tribunale di Roma: i contributi del MiC per la cultura non sono pignorabili


Un’ordinanza del Tribunale di Roma riconosce l’impignorabilità dei contributi del Ministero della Cultura vincolati a finalità di interesse pubblico. Dopo la decisione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rinunciato al pignoramento. La notizia rilanciata da IsICult e AgCult.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto l’impignorabilità dei contributi del Ministero della Cultura destinati ad attività di interesse pubblico nel settore culturale, con una decisione che interviene sull’applicazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2024, convertito nella legge n. 16 del 2025, recante misure urgenti in materia di cultura. La vicenda è stata resa nota da IsICult, Istituto italiano per l’Industria Culturale, centro di ricerca indipendente specializzato nelle industrie culturali e nei rapporti tra cultura, media e società, impegnato anche sul fronte della trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche destinate alla cultura. Il comunicato è stato successivamente rilanciato dall’agenzia AgCult.

La decisione riguarda un procedimento avviato da un ente non profit che aveva presentato opposizione all’esecuzione dopo il pignoramento, presso il Ministero della Cultura, del saldo di un contributo destinato ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Con ordinanza emessa il 27 aprile e pubblicata il 5 maggio 2026, la giudice dell’esecuzione Giulia Messina, della III Sezione civile del Tribunale di Roma, ha accolto nella fase cautelare l’istanza dell’ente, riconoscendo che il finanziamento rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 della normativa. La disposizione stabilisce infatti che non possono essere sottoposti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della Cultura destinati, sulla base di una legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Ministero della Cultura. Foto: Finestre sull’Arte
Ministero della Cultura. Foto: Finestre sull’Arte

Nell’ordinanza il giudice evidenzia inoltre che, sulla base degli atti di causa e delle difese delle parti, il contributo concesso risultava funzionale al perseguimento di specifici obiettivi di interesse pubblico. Per questa ragione il progetto era sottoposto a precisi obblighi di rendicontazione e le risorse assegnate erano vincolate al raggiungimento di obiettivi progettuali definiti, con la previsione della decadenza o della revoca del contributo in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite.

La tutela cautelare era stata già disposta in via provvisoria il 18 luglio 2025 con la sospensione dell’esecuzione. Al termine del contraddittorio tra le parti, il Tribunale ha confermato tale misura con l’ordinanza pubblicata il 5 maggio 2026. Pochi giorni dopo la pronuncia, l’11 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ha formalmente rinunciato al pignoramento. Il Ministero della Cultura, assistito dall’Avvocatura dello Stato, non ha invece presentato un autonomo reclamo né ha promosso il giudizio di merito.

Il reclamo è stato proposto dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma il procedimento si è concluso senza l’accoglimento delle richieste dell’ente riscossore. Con ordinanza del 24 giugno 2026, il Collegio del Tribunale di Roma presieduto dalla giudice Paola Agresti ha preso atto della rinuncia al pignoramento da parte di AdER e ha dichiarato il “non luogo a provvedere per cessazione della materia del contendere”, senza disporre alcuna prosecuzione dell’esecuzione. L’ente è stato assistito dallo Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti & Malossini.

La notizia della decisione ha suscitato reazioni anche in ambito politico. Nella giornata del 9 luglio sono intervenuti, attraverso dichiarazioni diffuse dall’agenzia AgCult, il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato, Federico Mollicone (Fratelli d’Italia) e Matteo Orfini del Partito Democratico, che hanno espresso valutazioni sull’ordinanza del Tribunale di Roma.

Dichiarazioni

“Si tratta di una decisione storica per l’intero settore culturale italiano: è la prima pronuncia giudiziaria ad applicare la nuova disciplina dell’impignorabilità a un contributo destinato alla promozione cinematografica e audiovisiva e, più in generale, a finalità culturali”, dichiara Angelo Zaccone Teodosi, Presidente dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale IsICult. “L’ordinanza si pone in continuità, sul piano della tutela del prevalente interesse pubblico culturale, con un’impostazione già espressa dalla Ragioneria generale dello Stato con la comunicazione del 3 dicembre 2008, a firma dell’allora Ragioniere generale dello Stato Mario Canzio, che aveva riconosciuto la non applicazione dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 — ovvero della verifica di eventuali inadempimenti fiscali prima dei pagamenti pubblici superiori a 5.000 euro — ai contributi culturali, in ragione del loro prevalente interesse pubblico. A seguito del nuovo orientamento comunicato il 19 marzo 2025 dall’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il MiC, le Direzioni generali Spettacolo e Cinema e Audiovisivo hanno improvvisamente iniziato ad applicare l’articolo 48-bis anche ai contributi culturali. È una prassi da ritenersi giuridicamente infondata e gravemente lesiva dello sviluppo e della continuità delle attività culturali, e che ha determinato decine di sospensioni dei pagamenti e procedure di pignoramento. "La questione è ormai all’attenzione del Parlamento, con atti e risoluzioni presentati sia alla Camera sia al Senato da esponenti di diversi schieramenti politici. L’ordinanza del Giudice Messina riconosce la specificità dei finanziamenti vincolati a finalità culturali e riafferma la necessità di non sacrificare progetti di interesse pubblico a un’applicazione meccanica delle procedure esattoriali. È un’affermazione concreta dell’eccezione culturale e della centralità che la Costituzione riconosce alla promozione della cultura”.

“La decisione del Tribunale di Roma”, dichiara Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico e componente della Commissione Cultura della Camera, “rappresenta un passo avanti importante perché afferma un principio di grande rilievo: le risorse pubbliche destinate alla tutela e alla promozione della cultura devono poter raggiungere la loro finalità di interesse generale e non essere distolte da vincoli che ne impediscano l’utilizzo. È una pronuncia che offre maggiore certezza agli operatori del settore e rafforza la tutela delle attività culturali finanziate con risorse pubbliche”.

“Esprimo il mio apprezzamento per l’ordinanza del Tribunale di Roma che riconosce l’impignorabilità dei contributi culturali vincolati. È una decisione storica che applica le tutele del decreto Cultura da noi sostenuto e che mette in sicurezza il settore”, sottolinea il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. “Da tempo sosteniamo in Parlamento la necessità di difendere la specificità del comparto. Questa pronuncia conferma la nostra linea: i finanziamenti vincolati a progetti culturali rispondono a un prevalente interesse pubblico e costituzionale e non possono essere bloccati. In commissione Cultura esamineremo presto le risoluzioni in materia”.

“Ho presentato una risoluzione in Commissione per garantire una piena tutela dei contributi del Ministero della Cultura destinati ad attività di interesse pubblico”, dice il deputato M5S Gaetano Amato. “La risoluzione è stata calendarizzata, abbiamo già svolto il primo esame e auspico che venga approvata anche dalla maggioranza già nella prossima settimana. D’altronde c’è stata una storica pronuncia del Tribunale di Roma che va esattamente in questa direzione, riconoscendo l’impignorabilità, nel caso concreto, dei fondi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva. È una decisione che rafforza la tutela delle risorse pubbliche destinate alla cultura e rappresenta un importante punto di riferimento per gli enti che ogni giorno operano per valorizzare il nostro patrimonio culturale”.




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