La Corte dei Conti assolve Sgarbi: nessun danno erariale per le conferenze quand'era sottosegretario


La Corte dei Conti ha rigettato la richiesta di risarcimento di oltre 200mila euro avanzata dagli inquirenti contabili nei confronti di Vittorio Sgarbi per le prestazioni professionali svolte durante il mandato da sottosegretario alla Cultura. Il Ministero dovrà pagare le spese legali.

La Corte dei Conti ha assolto Vittorio Sgarbi dall’accusa di aver causato un danno erariale attraverso le 121 prestazioni professionali svolte mentre ricopriva l’incarico di sottosegretario al Ministero della Cultura. La notizia è stata data da Clemente Pistilli su Repubblica. I giudici contabili, in particolare, hanno rigettato la richiesta avanzata dagli inquirenti, che chiedevano la condanna del critico d’arte e politico al risarcimento di oltre 200mila euro nei confronti dello stesso dicastero da lui rappresentato istituzionalmente.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, negli interventi oggetto di contestazione Sgarbi trattava temi legati alla storia antica, argomento che non rientrava nella delega a lui formalmente conferita, limitandosi in sostanza a esercitare diritti e libertà fondamentali tutelati sia dalla Costituzione italiana sia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sulla base di queste motivazioni, la Corte dei Conti ha inoltre disposto che sia il Ministero della Cultura a liquidare a Sgarbi la somma di 3.500 euro, a copertura delle spese legali sostenute nel corso del giudizio.

Vittorio Sgarbi
Vittorio Sgarbi

L’indagine nei confronti di Sgarbi riguardava le possibili connessioni tra il suo ruolo istituzionale e le numerose attività professionali da lui svolte durante il periodo in cui ricopriva l’incarico di sottosegretario, attività che secondo l’accusa sarebbero state condotte senza la necessaria autorizzazione, in violazione della normativa vigente e dei doveri connessi alla funzione pubblica ricoperta. Le contestazioni traevano origine dalla norma che vieta a chi riveste incarichi di governo lo svolgimento di attività potenzialmente in grado di interferire con l’imparzialità e l’efficacia dell’azione pubblica.

Dopo aver rinviato Sgarbi a giudizio, la Procura contabile aveva depositato agli atti, insieme alle relative fatture, i contratti stipulati dalle società riconducibili al critico d’arte con enti sia pubblici sia privati, attraverso i quali venivano regolati i pagamenti per le prestazioni di natura culturale rese dal sottosegretario. I giudici hanno tuttavia ritenuto che mancasse una prova sufficiente a dimostrare un comportamento illecito da parte di Sgarbi tale da produrre un effettivo danno per le casse dello Stato.

La Corte dei Conti ha inoltre sottolineato come la Procura non sia riuscita a dimostrare che Sgarbi fosse consapevole del fatto che le proprie attività professionali potessero ostacolare l’assolvimento dei compiti istituzionali legati al suo incarico, e che quindi arrecassero un pregiudizio al regolare svolgimento della funzione pubblica, tale da rendere indebita la percezione delle indennità collegate alla carica ricoperta. I giudici hanno peraltro rilevato come lo stesso Sgarbi abbia dimostrato, senza che la Procura fornisse elementi in grado di smentirlo, di aver svolto nel periodo oggetto di indagine un numero particolarmente rilevante di attività pubbliche direttamente connesse al proprio incarico istituzionale.




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