Sta facendo molto discutere la comunità degli storici dell’arte, in queste ore, il caso della Madonna col Bambino eseguita dal pittore duecentesco della cupola del Battistero di Parma, noto anche come il “Maestro del Battistero di Parma”, al centro di una complessa vicenda che ha visto opposti lo Stato italiano e una società svizzera, proprietaria del dipinto, e che è stata risolta dal Consiglio di Stato: riassumendo in modo brutale, si può dire che l’opera sia finita all’estero in quanto ritenuta una mediocre opera ottocentesca invece che un importante dipinto del XIII secolo.
Vediamo però nel dettaglio la storia, ripercorrendola attraverso quanto scritto nelle sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. Il dipinto appare sul mercato nel febbraio del 2019, quando la casa d’aste Pandolfini a Firenze mette in vendita, con offerta libera, una tempera su tavola descritta come “Scuola italiana, secolo XIX, Madonna con Bambino”. Una società svizzera si aggiudica l’opera per la cifra di 37.3591,90 euro, e nel marzo del 2020 presenta denuncia all’Ufficio Esportazione di Genova indicando un valore dell’opera di 38.000 euro. Il dipinto viene esaminato, la commissione dell’Ufficio Esportazione rilascia un verbale in data 3 luglio 2020 in cui dichiara di ritenere che “il dipinto a tempera su tavola raffigurante una Madonna col Bambino reca in denuncia l’attribuzione a scuola italiana in stile bizantino, ma sul retro ha vergata la seguente iscrizione: dipinta da Alfonso Martorelli Fiori Bologna anno 1850. Non si è riusciti a risalire all’identità di questo artista il quale sembra aver preso a modello per questa pittura l’immagine miracolosa della Madonna di San Luca, opera della metà del XIII secolo, che si conserva nell’omonimo santuario di Bologna. Si tratta di un’opera di qualche interesse in rapporto alla devozione locale a questa venerata immagine; dal punto di vista della qualità è un lavoro modesto che può ottenere l’attestato di libera circolazione”. Il Ministero dunque non pone vincoli sull’opera, che può uscire dall’Italia.
Due anni dopo, è l’ottobre del 2022, il dipinto viene messo in asta da Christie’s nella vendita Old Masters Evening Sale prevista l’8 dicembre 2022, dove è proposto come opera del Maestro del Battistero di Parma, artista attivo tra il 1240 e il 1270, con una stima di 300mila sterline, dieci volte il valore dichiarato. La scheda del catalogo riconosce che il dipinto è in effetti un’opera duecentesca che era stata pubblicata da Miklos Boskovits, grande esperto di arte medievale italiana, in un numero della rivista scientifica Prospettiva pubblicato nel 1988, e poi in seguito da Daniele Benati (La città sacra. Pittura murale e su tavola nel Duecento bolognese nel catalogo della mostra Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna, tenutasi a Bologna nel 2000) e da Maria Laura Tomea Gavazzoli (articolo Qualche osservazione sul neoellenismo dei Maestri del Battistero di Parma pubblicato nel numero 154 della rivista scientifica Arte Lombarda, 2008). Un restauro avvenuto poco prima della vendita aveva infatti accertato che l’opera era proprio quella pubblicata in sede scientifica. Viene inoltre risolta la scritta sul retro (“ Alfonso Martorelli Fiori Bologna anno 1850”), con la scritta “1850” che viene rivelata per “1350”. Si tratta però di un’aggiunta apocrifa. Il Ministero della Cultura chiede dunque a Christie’s la sospensione della vendita, e riesce a ottenerla.
In data 16 marzo 2023, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio annulla in autotutela l’attestato di libera circolazione che aveva rilasciato nel 2020, allegando una relazione del professor Angelo Tartuferi, uno dei massimi esperti italiani di arte medievale, secondo il quale il dipinto presenta gli elementi della “qualità artistica”, della “rarità”, della “rilevanza della rappresentazione” e della “testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali” che imporrebbero allo stato di non rilasciare l’attestato e quindi di vincolare l’opera. L’Ufficio esportazione di Genova, il 22 maggio 2023, nega un nuovo attestato di libera circolazione e il 10 ottobre 2023 la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria dichiara il dipinto di interesse culturale particolarmente rilevante. La società dunque impugna tutti i provvedimenti del Ministero davanti al TAR del Lazio.
Il TAR del Lazio, con sentenza 7366 del 2023 pubblicata il 31 maggio 2025, ha accolto integralmente il ricorso della società, annullando i provvedimenti ministeriali sulla base di due pilastri fondamentali. Il primo, la violazione dei termini per l’autotutela: il Collegio ha rilevato che il Ministero ha agito oltre il termine massimo di 12 mesi previsto dalla legge per l’annullamento d’ufficio. Il Ministero sosteneva di poter superare tale termine invocando un’eccezione prevista dalla legge, che consente l’annullamento oltre i 12 mesi in caso di “falsa rappresentazione dei fatti”. Tuttavia, il TAR ha stabilito che la “falsa rappresentazione” rilevante per superare il termine deve essere dolosa o colpevole. In questo caso, non è stato dimostrato che la società fosse consapevole dell’erronea datazione al momento della presentazione. Al contrario, la società aveva acquistato il quadro anni prima proprio come opera ottocentesca. Inoltre, il TAR ha sottolineato che la stessa Commissione ministeriale, al momento del rilascio dell’attestato nel 2020, non ha ritenuto di dover approfondire i dubbi sulla datazione. Il Tribunale ha pertanto ribadito, richiamando anche la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/2025), che il diritto di proprietà e la certezza delle relazioni giuridiche richiedono che il potere di annullamento non sia esercitato in modo arbitrario e senza limiti temporali. Anche in presenza di interessi pubblici sensibili (come la tutela del patrimonio culturale), l’Amministrazione deve rispettare i termini di legge. Se il privato ha agito in buona fede, l’affidamento sulla stabilità del titolo ottenuto (l’attestato di libera circolazione) merita tutela. L’effetto della sentenza di primo grado, dunque, è che il provvedimento di libera circolazione torna ad essere pienamente efficace, invalidando le pretese del Ministero di trattenere l’opera in Italia attraverso l’annullamento tardivo. Già questa prima sentenza è significativa perché conferma che, anche nel delicato settore dei Beni Culturali, l’amministrazione è tenuta al rigoroso rispetto dei termini dei procedimenti e che la “falsa rappresentazione” deve essere provata come una condotta effettivamente imputabile (dolosa o gravemente colposa) al privato per giustificare il superamento dei termini di autotutela.
In seguito, il Ministero a sua volta ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, ritenendo che per la “falsa rappresentazione” sia sufficiente l’oggettiva difformità dei fatti e non il dolo del privato, che l’opera presentata all’Ufficio Esportazione sarebbe un aliud pro alio rispetto a quella comparsa in asta da Christie’s (ovvero, il bene sarebbe stato molto diverso: il dipinto infatti fu restaurato) e che il TAR avrebbe sacrificato l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale in favore dell’affidamento al privato.
Il caso si è concluso con la sentenza del Consiglio di Stato del 21 maggio 2026, che ha confermato quanto stabilito sempre da Palazzo Spada con sentenza 2783 del 2025, ovvero che le false rappresentazioni che consentono il superamento del termine per l’autotutela sono quelle dolose o che comunque sono imputabili al privato. Il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso del Ministero, ha rilevato che il Ministero stesso non ha fornito prove a supporto di un’ipotetica consapevolezza dell’erronea datazione da parte della società, che la Commissione dell’Ufficio Esportazione di Genova non ha ritenuto necessario fare accertamenti sul dipinto nonostante abbia notato la derivazione da un modello duecentesco (e ha quindi confermato la datazione), che il cosiddetto aliud pro alio è inammissibile perché formulato senza alcun principio di prova.
Non è la prima volta che il Ministero non riconosce un dipinto importante, e che una volta scoperto di essersi fatto sfuggire un’opera di primo piano si muove in ritardo per cercare di sistemare l’errore: qualcosa di simile è accaduto, per esempio, con l’Allegoria della Pazienza di Giorgio Vasari.
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.