Un mostro giuridico si aggira per l'Italia: il diritto all'immagine del bene culturale


Le ultime controversie italiane sull’uso commerciale delle immagini del David di Michelangelo (casi GQ e Brioni) e dell’Uomo Vitruviano di Leonardo impongono una profonda riflessione su tutti i risvolti dei diritti all’immagine del bene culturale.

Le ultime controversie italiane sull’uso commerciale delle immagini del David di Michelangelo (casi GQ e Brioni) e dell’Uomo Vitruviano di Leonardo (caso Ravensburger) emergono giudizialmente nello stesso periodo in cui la riproduzione dell’immagine della Venere di Botticelli per la campagna pubblicitaria Open to meraviglia del Ministero del turismo ha innescato un’accesa polemica che ha come sfondo il ruolo dello Stato quale custode del patrimonio culturale (dell’umanità).

Le decisioni del Tribunale di Venezia e di Firenze su tali controversie si iscrivono in quella linea di pensiero che delinea in capo allo Stato italiano un diritto esclusivo all’immagine del bene culturale1. La tutela di questo diritto esclusivo avrebbe finalità economiche (riscuotere canoni di concessione e corrispettivi della riproduzione) e non patrimoniali (valutare la compatibilità dell’uso dell’immagine con la finalità del bene culturale). Tale linea di pensiero trova riflesso in alcuni precedenti giurisprudenziali e nelle recenti politiche normative del Ministero della Cultura2.

È opportuno premettere che si sta parlando non solo della riproduzione effettuata sul sito dove è custodito il bene, ma anche della riproduzione di una copia reperita da terzi (ad esempio, scaricando l’immagine da Wikipedia).

Il dato che accomuna le decisioni dei tribunali italiani è l’estrema confusione concettuale. Secondo l’avventurosa interpretazione dei giudici, il diritto esclusivo si fonderebbe sul collegamento tra Codice dei beni culturali (art. 107-108) e Codice civile (art. 10). In particolare, si tratterebbe del nesso tra potere statale di controllo della riproduzione del bene culturale e diritto all’immagine della persona Stato.

La sovrapposizione di aspetti non patrimoniali e patrimoniali, come il mescolamento tra strumenti giuridici pubblicistici (il Codice dei beni culturali) e privatistici (i diritti della personalità del Codice civile) nonché il richiamo feticistico all’innocente art. 9 della Costituzione fanno velo ai reali interessi in gioco e alle finalità di questa nuova forma di pseudo-proprietà intellettuale che vorrebbe fondare in capo allo Stato il potere di controllare in via esclusiva l’uso commerciale delle immagini dei beni culturali.

Non si tratta di una nobile battaglia del settore pubblico contro la falsificazione dell’autenticità, la deformazione dell’identità culturale del passato (della Nazione?) o l’urto della sensibilità collettiva contemporanea o, ancora, contro il potere di big tech e piattaforme web nel controllo della dimensione digitale dei beni culturali (il quale, invece, è largamente sottovalutato anche con riferimento all’intelligenza artificiale).

Leonardo da Vinci, Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio - “Uomo vitruviano” (1490 circa; punta metallica, penna e inchiostro, tocchi di acquerello su carta bianca, 34,4 x 24,5 cm; Venezia, Gallerie dell’Accademia)
Leonardo da Vinci, Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio - “Uomo vitruviano” (1490 circa; punta metallica, penna e inchiostro, tocchi di acquerello su carta bianca, 34,4 x 24,5 cm; Venezia, Gallerie dell’Accademia)

Lo scopo è tutt’altro: lo Stato italiano ha intenzione di entrare nel mercato delle immagini dei beni culturali. Lo si evince dall’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13 gennaio 2023), nonché dalle “linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura (d.m. dell’11 aprile 2023, n. 161)”3. La speranza è di drenare soldi per rimpinguare le casse del settore pubblico. Poco importa (ai promotori del diritto esclusivo all’immagine del bene culturale) che questa operazione avvenga al prezzo di calpestare principi giuridici fondamentali e contraddire le politiche di apertura del patrimonio culturale. Tale operazione infatti comporta:

  1. l’evaporazione del pubblico dominio per mezzo di un mostro giuridico (una pseudo-proprietà intellettuale che sfugge al bilanciamento legislativo tipico dei diritti di esclusiva sui beni immateriali);

  2. viola il principio del numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale;

  3. si pone in contrasto frontale con il diritto dell’Unione Europea e il diritto internazionale;

  4. moltiplica esponenzialmente i costi di transazione;

  5. non garantisce più profitti di un regime di libera utilizzazione come rilevato dalla Corte dei conti solo un anno fa (delibera n. 50/2022/G);

  6. è largamente velleitaria e interferisce con diritti e libertà fondamentali quali il diritto alla cultura e alla scienza e la libertà di espressione e informazione.

Le vicende italiane del diritto all’immagine sui beni culturali possono essere rilette nella chiave della più classica eterogenesi dei fini. Le norme pubblicistiche che regolano la riproduzione per immagini dei beni culturali avevano lo scopo di controllare l’uso rivale degli spazi in cui gli stessi beni sono collocati e conservano una finalità di tutela di integrità fisica del bene quando le nuove tecnologie non offrono alternative al contatto fisico con l’oggetto materiale. A tali funzioni, si affianca il potere dello Stato di chiedere canoni e corrispettivi nel caso sia offerto un servizio a valore aggiunto quale la fornitura al privato di immagini ad alta definizione. In tutti questi casi, la ratio della norma rimane solida. Il tentativo acrobatico di ricavarne una pseudo-proprietà intellettuale o uno pseudo-diritto di sfruttamento commerciale della notorietà del bene culturale, per controllare (anche) la riproduzione indiretta ovvero la copia della copia (come si è detto, la riproduzione di un’immagine pubblicata su Wikipedia) non ha solide fondamenta né nel diritto positivo né nella politica del diritto.

Se il diritto all’immagine del bene culturale si consolidasse nel nostro ordinamento, ne deriverebbe un’indebita restrizione del pubblico dominio dell’umanità e dei beni comuni della conoscenza, un allontanamento del nostro paese dal movimento planetario che promuove l’accesso aperto alla cultura e un inutile rumore interpretativo di fondo foriero di costi transattivi, amministrativi e giurisdizionali. Per non parlare del fatto che la compatibilità di tale diritto con il quadro normativo internazionale (con riferimento al diritto alla cultura e al diritto alla scienza) ed europeo (con riferimento alle politiche relative alla scienza aperta, al diritto d’autore e all’apertura dei dati del settore pubblico) rimane alquanto dubbia.

Non rimane che sperare. Esisterà pure un giudice a Berlino… pardon, a Roma, Lussemburgo e Strasburgo.

Note

1 Sui casi Ravensburger e GQ v. R. Caso, Il David, l’Uomo Vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio?, in Foro it., 2023, I, 2283.

2 Per approfondimenti v. D. Manacorda D., M. Modolo (a cura di), Le immagini del patrimonio culturale

Un’eredità condivisa?, Pacini Editore, 2023; G. Resta, L’immagine dei beni culturali pubblici: una nuova forma di proprietà?, ibid., 73.

3 Sul d.m. 161 del 2023 v. i contributi raccolti nel n. 3 del 2023 della rivista Aedon: <https://aedon.mulino.it/archivio/2023/2/index223.htm>.

Questo contributo è stato pubblicato originariamente sul n. 20 della nostra rivista cartacea Finestre sull’Arte on paper. Clicca qui per abbonarti.


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