Come funziona l'esportazione dei beni culturali (e cosa potrebbe comportare l'emendamento sulla semplificazione)


Approvato qualche giorno fa un emendamento per semplificare la circolazione di opere d'arte. Ecco cosa potrebbe comportare.

Negli ultimi giorni, la Commissione industria, commercio e turismo del Senato (e già qui ci sarebbe parecchio da discutere, ma andiamo avanti) ha approvato un emendamento al ddl 2085, il disegno della “legge annuale per il mercato e la concorrenza”. L’emendamento riguarda l’esportazione dei beni culturali. Cosa abbia a che vedere la cultura con il mercato e la concorrenza è presto detto: le opere d’arte, in sostanza, sono considerate alla stregua di merci da far circolare dentro e fuori dai confini del paese.

Che le opere d’arte siano oggetti dotati di intrinseca natura commerciale ovviamente è cosa nota, ma ciò che distingue un’opera d’arte da una fornitura di gas o dalla prestazione di un avvocato (per citare altre due materie di cui la legge si occupa) è il valore culturale dell’opera, che deve essere attentamente valutato da una Soprintendenza. L’emendamento di cui sopra, firmato da cinque senatori del PD (Andrea Marcucci, Francesco Scalia, Camilla Fabbri, Linda Lanzillotta e Daniele Valentini) propone di aggiungere alla legge un ulteriore articolo, contenente alcune modifiche da apportare al Codice dei beni culturali e del paesaggio (noto anche come “Codice Urbani”) che, come molti sanno, è il testo di riferimento in materia di legislazione sui beni culturali in Italia. Prima di vedere cosa prevede l’emendamento, è necessario comprendere cosa prevede il Codice per i privati che vogliono far uscire un’opera d’arte dai confini nazionali.

La disciplina è contenuta nel quinto capo del codice: "circolazione in ambito internazionale". Riassumendo: un cittadino che intende esportare in via definitiva un’opera (per esempio per venderla a un acquirente straniero) deve presentare una richiesta all’ufficio esportazioni della sua Soprintendenza, indicando il valore venale dell’opera. Entro tre giorni, l’ufficio esportazione inoltra la richiesta agli uffici competenti del Ministero, che entro dieci giorni dovranno accertare il valore culturale dell’opera e raccoglieranno tutte le informazioni in loro possesso onde consentire all’ufficio esportazioni di decidere se rilasciare o meno l’autorizzazione all’uscita del bene (il cosiddetto attestato di libera circolazione). A questo punto, l’ufficio esportazioni ha quaranta giorni di tempo per dare una risposta al cittadino. In caso di rilascio di attestato, l’opera potrà lasciare l’Italia. In caso contrario, sarà dato il via al procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Un percorso simile è richiesto ai cittadini che vogliano far uscire temporaneamente opere in loro possesso (per esempio in caso di prestiti per mostre ed esposizioni). Sono escluse da questa logica le opere realizzate da artisti viventi, oppure la cui esecuzione risalga a non più di cinquant’anni fa.

Il controllo sulla circolazione dei beni culturali ovviamente non è stato pensato per recare danni ai cittadini, bensì per avere un quadro più chiaro possibile sulle opere presenti nel territorio nazionale: attraverso il controllo è possibile condurre in modo più preciso la catalogazione dei beni culturali presenti in Italia, è possibile combattere in modo più efficace l’esportazione illegale ed è anche possibile riuscire a valorizzare meglio le opere anche in vista dell’organizzazione di mostre temporanee (se le opere sono catalogate, l’accesso sarà più semplice). Inoltre è necessario evidenziare come il diniego alla libera circolazione sia un’eventualità piuttosto rara: nel suo intervento in occasione del convegno precedente la manifestazione Emergenza cultura, il 6 maggio scorso, la storica dell’arte Maria Vittoria Marini Clarelli, dirigente del Ministero, ha ricordato al pubblico che nel 2014 i casi di diniego sono stati soltanto ottantasette, corrispondenti allo 0,7% delle domande di uscita.

Guercino, Studio per tre putti
Guercino, Studio per tre putti (18 x 22,8 cm; penna e inchiostro marrone e tracce di gessetto su carta). Passato in asta da Sotheby’s il 3 luglio 2013 e aggiudicato per la cifra di 6.250 sterline

Bene: per favorire (o almeno così si pensa) quello 0,7% di cui sopra, è stato approvato un emendamento che, secondo alcuni analisti, rischia di causare danni di non poco conto al patrimonio culturale italiano. Le due principali misure che l’emendamento intende introdurre sono l’estensione a settant’anni del limite di cinquanta dall’esecuzione dell’opera e soprattutto una soglia di 13.500 euro indicata come valore minimo delle opere che dovrebbero essere soggette all’autorizzazione: in altre parole, se il valore dell’opera è inferiore ai 13.500 euro, l’opera potrà uscire dall’Italia senza che il proprietario sia tenuto a chiedere l’autorizzazione. La stessa Maria Vittoria Marini Clarelli ricordava, sempre nell’intervento di cui sopra, come lo Stato effettui diversi acquisti di opere che hanno valore di mercato inferiore alla soglia escogitata dagli autori dell’emendamento. Ci sono infatti opere di artisti importanti che spesso passano in asta a prezzi largamente inferiori. Nell’ultima asta di Sotheby’s (per fare giusto un esempio: abbiamo scelto questa casa semplicemente perché ha il sito più facile da navigare per vedere i risultati) sono stati aggiudicate, a cifre che talvolta stentavano a raggiungere i diecimila euro, opere di artisti come Francesco Curradi, Mosè Bianchi, Giorgio Belloni, Paul Émile Chabas. Per non parlare dei disegni, le cui quotazioni, di gran lunga più basse rispetto a quelle dei dipinti, permettono che un collezionista riesca ad acquistare fogli di artisti che hanno fatto la storia dell’arte a prezzi relativamente bassi: si è fatto in queste opere l’esempio di Giambattista Tiepolo (una sua Testa di san Silvestro realizzata a sanguigna su carta è stata battuta da Sotheby’s nel 2014 a diecimila dollari), ma l’elenco potrebbe essere arricchito con personalità del calibro di Agostino Carracci, Simone Cantarini, Domenico Fiasella, Giulio Romano, Guercino, Mattia Preti e moltissimi altri.

C’è da dire che le domande di uscita vengono quasi sempre accettate, come si ricordava sopra. Dunque si rischia di far passare una norma che avrebbe effetti non devastanti ma, a giudizio di molti, neanche piacevoli, sul patrimonio culturale: in sostanza, secondo i contrari, centinaia di opere rischierebbero di uscire dal controllo degli enti preposti alla tutela. Un controllo che, comunque, non mira certo a mettere i bastoni tra le ruote ai cittadini che intendono commerciare in arte, ma ha semplicemente l’obiettivo di monitorare in modo preciso lo stato del patrimonio italiano.


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Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

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