Certosa di Trisulti, il Consiglio di Stato dà ragione al MiC e caccia l'ultradestra


Arriva la parola fine sulla vicenda della Certosa di Trisulti: il Consiglio di Stato dà ragione al Ministero della Cultura e caccia l'ultradestra dal monastero duecentesco.

Arriva finalmente la parola “fine” sulla vicenda della Certosa di Trisulti, che ha opposto la fondazione Dignitatis Humanae Institute (DHI), la scuola dell’ultradestra americana vicina a Steve Bannon, già chief strategist dell’ex presidente Donald Trump, al Ministero dei Beni Culturali (oggi Ministero della Cultura, MiC). La Certosa, importante monastero duecentesco di Collepardo (Frosinone), era stata data in concessione alla DHI, tra le proteste della popolazione locale, date le istanze oltranziste portate avanti dalla fondazione. La concessione era stata data nel 2017, dopodiché nel 2019, il MiBAC, sotto la guida di Alberto Bonisoli, aveva recovato la concessione rilevando diverse irregolarità (in breve, la DHI non aveva i requisiti per occupare la Certosa).

La battaglia legale è andata avanti due anni, fino al 27 maggio 2020, con la clamorosa sentenza del Tar del Lazio, secondo cui le valutazioni del MiBACT erano illegittime: il tribunale riassegnava dunque la Certosa alla scuola. Adesso è arrivata l’ultima parola da Palazzo Spada, con la sentenza 02207/2021 del 15 marzo. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha dato ragione al Ministero dei Beni Culturali rilevando che la DHI non aveva i requisiti per ottenere la concessione.

“I requisiti che dovevano essere posseduti ‘a pena di inammissibilità’ dalle associazioni e dalle fondazioni”, che miravano alla concessione, ricorda il Consiglio di Stato, “erano i seguenti: a) previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza del patrimonio culturale; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione dell’avviso, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato; d) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (…) per contrarre con la pubblica amministrazione, limitatamente al rappresentante legale dell’ente”. “Pare evidente al collegio”, prosegue la sentenza, “che i suddetti requisiti dovevano essere posseduti alla scadenza del termine fissato per presentazione delle domande e quindi entro il 16 gennaio 2017 (data in cui effettivamente DHI ha presentato la domanda di partecipazione). Ciò discende sia dalla formulazione dell’avviso che sulla scorta di un principio immanente nel nostro ordinamento in virtù del quale i requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica debbono essere posseduti al momento della scadenza del termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, al fine di non pregiudicare la par condicio tra i candidati ad una selezione pubblica, che sempre deve assistere lo svolgimento di una siffatta procedura amministrativa”.

Dunque, “tenuto conto di quanto emerge dalla lettura della documentazione prodotta in atti”, si legge ancora nella sentenza, “il Collegio ritiene che le contestazioni mosse dall’amministrazione all’associazione DHI abbiano fondamento, atteso che sono documentalmente provate”. Quali sono i requisiti che la DHI non aveva? La mancanza del riconoscimento dell’associazione e l’assenza di un’attività di promozione culturale (e di conseguenza dell’esperienza quinquennale richiesta dal bando).

“Per stessa ammissione di DHI”, si legge nella sentenza, “il riconoscimento dell’associazione è intervenuto ben dopo il 16 gennaio 2017 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande), infatti solo cinque mesi dopo tale data, il 20 giugno 2017, l’Ufficio territoriale del governo registrava il riconoscimento dell’associazione (per come emerge dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017 versato agli atti del procedimento istruttorio svolto dal Ministero e nel presente giudizio)”. Quanto al mancato requisito dello svolgimento di attività culturali, la sentenza stabilisce: “alla data del 16 gennaio 2017 l’art. 6 dello statuto dell’associazione riportava tra i compiti della stessa ‘la promozione del Santo Vangelo nel mondo pubblico e politico (…) sostenere la Chiesa Cattolica con la formazione dei giovani, che hanno spiccate vocazioni alla missione politica (…) l’organizzazione delle attività di formazione’, per indicare quelli più vicini all’attività che il bando stabiliva che i partecipanti dovevano dimostrare di ricomprendere nello statuto quali fini istituzionali. Solo in data 30 marzo 2017 veniva integrato lo statuto dell’associazione con l’inserimento della finalità statutaria della tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. Appare evidente che le tre attività indicate nell’art. 6 dello statuto dell’associazione prima dell’intervento integrativo e sopra riprodotte non possono considerarsi, se non parzialmente (e quindi insufficientemente), ricomprese nell’ambito dell’ampia e comunque specifica attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale, che evidentemente impone all’ente di impegnarsi non sporadicamente (per come è dimostrato dalla documentazione depositata dall’associazione) ma costantemente nella duplice opera di promuovere in maniera diffusa il senso della cultura e la conoscenza del patrimonio esistente nonché di valorizzarlo attraverso iniziative che non possono avere respiro territorialmente circoscritto (come ancora è evincibile dalla documentazione depositata) ma riferirsi all’intero territorio nazionale e internazionale”.

“Deriva da quanto sopra”, conclude il giudice, “come sia stata ampliamente dimostrata la carenza dei suddetti requisiti richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla selezione da parte dell’amministrazione procedente, peraltro in contraddittorio con l’associazione interessata e con richiesta di documentazione integrativa, il che conduce a ritenere congruamente svolta l’istruttoria e motivata la decisione assunta in autotutela dall’amministrazione”.

Nella foto: la Certosa di Trisulti. Ph. Credit

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