Il Decreto Rilancio diventa legge: ecco tutte le misure per cultura e turismo


Il Senato ha posto la fiducia sul ddl di conversione del Decreto Rilancio, che quindi diventa legge. Ecco tutte le misure per cultura e turismo.

Con 159 voti a favore e 121 contrari, il Senato ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto rilancio, che ha già avuto il via libera dalla Camera lo scorso 9 luglio. Il ddl può dunque essere convertito in legge. Il decreto distribuisce 55 miliardi di euro per rilanciare l’Italia all’indomani dell’epidemia di Covid-19 da coronavirus e per limitare l’impatto di quest’ultima sull’economia del paese. Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le misure prese per il settore della cultura.

Esenzione IRAP. L’articolo 24 stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, per le aziende che fatturano meno di 250 milioni di euro. La misura riguarda anche il settore della cultura.

Credito d’imposta per l’affitto (art. 28). Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La misura riguarda anche teatri, cinema, associazioni e fondazioni culturali, come specificato dal MiBACT lo scorso 14 maggio.

Tutela della ceramica artistica e di qualità. L’articolo 52-ter destina 2 milioni di euro, per l’anno 2021, destinati all’elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività ceramica artistica e tradizionale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il ministro dei beni culturali e il ministro dell’istruzione, sono individuati i criteri di rendicontazione e verifica. Le risorse arrivano da una riduzione del fondo del Mef per le esigenze di gestione indifferibili.

Cassa integrazione in deroga (art. 68). I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle quattro settimane di cui sopra anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i soggetti abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

600 euro per i lavoratori dello spettacolo. L’art. 84 stabilisce che l’indennità di 600 euro mensili è riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; ai lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. L’articolo 125 stabilisce che, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Contributo per l’educazione musicale (art. 105-ter). Alle famiglie con Isee inferiore ai 30mila euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. Per questi contributi è previsto un fondo da 10 milioni di euro. Le risorse arrivano anche in questo caso da una riduzione del fondo del Mef per le esigenze di gestione indifferibili.

Bonus vacanze (art. 176). Per il 2020 è riconosciuto alle famiglie con Isee inferiore ai 40mila euro un bonus per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il bonus è di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona, per 300 da quelli composti da due persone, fino a 500 per gli altri. Il bonus è sottoposto a queste condizioni: le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale; il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile all’80% come sconto sul corrispettido dovuto e al 20% come detrazione d’imposta.

Esenzioni dell’IMU per il settore turistico (art. 177). Per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU per immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Inoltre viene istituito un fondo da 76,55 milioni di euro per il ristoro dei comuni a fronti delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU.

Fondo turismo. L’art. 178 istituisce un fondo turismo presso il MiBACT da 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il MiBACT, di concerto con il Mef, adotterà il decreto attuativo che stabilirà le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, incluse le modalità di selezione del gestore. Il fondo potrà essere incrementato di 100 milioni nel 2021.

Promozione turistica in Italia. L’art. 179 istituisce un “Fondo per la promozione del turismo in Italia” con la dotazione di 20 milioni di euro per il 2020. Un decreto attuativo del MiBACT stabilirà i destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare.

Ristoro imposta di soggiorno. L’art. 180 istituisce, per l’anno 2020, un fondo da 100 milioni di euro per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. Un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto col Mef e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, stabilirà la ripartizione del fondo.

Sostegno alle attività turistiche (art. 181). I concessionari di suolo pubblico sono esentati dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche. L’esonero è valido dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. Viene inoltre istituito un doppio fondo di ristoro per l’anno 2020 (per il ristoro, da una parte, della tassa di occupazione e dall’altra del canone di occupazione temporanea), con una dotazione da 127,5 e 12,5 milioni di euro destinati a compensare i comuni delle minori entrate. Vengono inoltre prorogate al 2033 le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività. Le regioni avranno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa oppure che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

Bonus treni e musei per gli studenti (art. 182). È istituito un bonus per promuovere il turismo culturale, destinato agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l’anno 2020: il bonus consente di viaggiare gratis sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l’ingresso a titolo gratuito, sempre per un mese, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. Al fondo per il bonus treni e musei vengono assegnati 10 milioni di euro per il 2020. Le modalità di ripartizione sranno individuate con decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture, di concerto col Mef.

Proroga rimborsi titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici (art. 182). I voucher per i viaggi possono essere utilizzati per diciotto mesi (valida anche per i voucher già emessi), anziché per un anno come stabilito originariamente dal decreto “Cura Italia”. I voucher sono riconosciuti anche per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per il 2021 per l’indennizzo dei titolari di voucher. Verranno utilizzate risorse del Fondo per la promozione del turismo in Italia stabilito all’articolo 179.

Aumento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 182). Nuove dotazioni per il fondo: 245 milioni per il 2020 e 145 per il 2021 (contro i 130 previsti per il 2020). Il fondo potrà essere incrementato di 50 milioni nel 2021.

Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (art. 182). Viene istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato anche al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del MiBACT, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

100 milioni per i musei (art. 182). Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d’ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme sono assegnate allo stato di previsione della spesa del MiBACT.

Ripartizione del FUS per le fondazioni lirico-sinfoniche (art. 182). La quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e il 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto del MiBACT del 3 febbraio 2014. Per l’anno 2022, i criteri sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per i soggetti finanziati col FUS diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019.

FUS per sostenere i dipendenti (art. 182). I soggetti finanziati dal FUS potranno utilizzare le risorse del fondo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Nuovi beneficiari dell’Art Bonus (art. 182). Il credito d’imposta dell’Art Bonus è esteso anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Parma Capitale Italiana della Cultura 2021 (art. 182). La città di Parma sarà capitale italiana della cultura anche nel 2021.

Bergamo e Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023 (art. 182). Per il 2023, il titolo di capitale italiana della cultura sarà conferito a Bergamo e Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell’area sovraprovinciale maggiormente colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presenteranno al MiBACT, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

“Netflix” della cultura (art. 182). Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il MiBACT realizzerà una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Potranno essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per la “Netflix” della cultura sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Incremento dotazione del Fondo “Carta della Cultura”. L’art. 182 stabilisce un aumento di 15 milioni di euro per il 2020 per il Fondo “Carta della Cultura” riservato ai diciottenni.

Fondo per lo spettacolo dal vivo. L’art. 182 istituisce anche un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall’attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il MiBACT, di concerto col Mef, emanerà il decreto attuativo per le ripartizioni.

Fondo per la cultura. L’art. 183 istituisce un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del MiBACT, di concerto con il Mef, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo. La dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati: questo apporto può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un’ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura. Una quota del fondo può essere destinata anche al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo sarà gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del MiBACT, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio. Il Fondo Cultura potrà essere incrementato di 50 milioni di euro nel 2021.

2 milioni per Padova patrimonio Unesco (art. 184). Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall’Unesco all’iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020.

Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori. L’art. 185 stabilise che gli eventuali residudi attivi del bilancio dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) vengano ripartiti tra artisti, interpreti ed esecutori, dell’area musicale e dell’area audiovisiva.

Sostegno al Patrimonio culturale immateriale tutelato dall’Unesco. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020.

Nella foto: Palazzo Madama, sede del Senato. Ph. Credit Paul Hermans

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