Di come Leonardo volò al Louvre per un avverbio. Il punto di vista di Tomaso Montanari e di Antonio Lampis


Ancora sul prestito dell'Uomo vitruviano al Louvre: il prestito forse possibile per effetto di una questione giuridica... da risolvere.

L’ Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci alla fine è stato esposto al Louvre. Ma la faccenda non dovrebbe ritenersi chiusa, dato che è rimasta da risolvere una questione giuridica che potrà riproporsi in futuro anche per altre opere che rientrano nella lista delle Gallerie dell’Accademia di Venezia tra quelle “escluse dal prestito in quanto costituenti il fondo principale del Museo”, come La Tempesta di Giorgione, La Pietà di Tiziano o La caduta di Fetonte di Michelangelo. O anche nel caso di analoghe liste “blinda prestiti” che altri musei possono essersi dati, non senza corredarle di una deroga che, non si sa mai, può sempre tornare utile alle “esigenze” della politica. Abbiamo, quindi, chiesto a Tomaso Montanari di commentare per noi l’ordinanza con cui il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra. Per lo storico dell’arte, “il punto è che la legge [D.lgs. 42/2004, art. 66, c. 2. l. b), ndc.] dice che non possono uscire: e la legge è sovraordinata all’atto del Museo. Che se individua opere come fondo principale, non può poi mitigare il divieto di uscita, perché c’è appunto la legge”.

In cosa consiste, dunque, nel dettaglio il contrasto? Nell’ordinanza con cui respinge il ricorso, il Tar spiega che il “carattere identitario” del disegno di Leonardo “non è assoluto e non esclude tassativamente l’opera dal prestito”. Nella nota del museo veneziano con le opere escluse dal prestito è prevista, in effetti, una deroga (c’è scritto “generalmente escluse”), mentre l’art. 66, c. 2. l. b) del D.lgs. 42/2004 esclude “comunque” “i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica”. Ora, dato che la gerarchia delle fonti nel diritto, richiamata da Montanari, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore, e considerato, del resto, che il documento del museo è valido a tutti gli effetti di legge finché non viene annullato, non dovrebbe essere l’Amministrazione stessa a riconoscere l’antinomia tra le due norme di rango gerarchico diverso, per cui quella di rango superiore annulla quella di rango inferiore? E ciò che abbiamo chiesto ad Antonio Lampis, a capo della Direzione generale Musei del Mibact. Per i prestiti all’estero, infatti, nel caso dei musei autonomi, che è quello delle Gallerie dell’Accademia, il direttore del museo dà l’autorizzazione dopo aver sentito anche la Dg Musei, oltre alle Direzioni generali competenti.

L'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci in mostra al Louvre
L’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci in mostra al Louvre

Lampis ricorda che “il consiglio scientifico del museo si è ben espresso su cosa è a Venezia fondo principale”. Lasciando, forse, intendere, un certo scollamento dalla su richiamata lista firmata dal direttore del museo Paola Marini nell’ottobre 2018. Ad ogni modo, non c’è dubbio che il Leonardo rientri tra le opere identitarie, dato che nell’ordinanza (meglio richiamarla) il giudice amministrativo precisa che tale carattere “non è assoluto e non esclude tassativamente l’opera dal prestito”. Per il direttore generale, poi, “non esiste alcun conflitto tra fonti del diritto” e ci invita a “non semplificare la lettura del sistema delle fonti”, perché “il principio di gerarchia è attenuato in molti casi”. “I grandi giuristi ci spiegano”, prosegue, “che anche il cosiddetto principio della ‘certezza del diritto’ non è un dato dell’ ordinamento giuridico italiano, come a livello giornalistico a volte si scrive, ma è un’ aspirazione”. E conclude “in generale nulla nella nostra società è più in crisi del principio di gerarchia”. Insomma, il “far west” in materia di prestiti, di cui scrivevamo, non sembra essere un’esclusiva della Sicilia. Ci suggerisce anche di rivolgerci “a un giurista per commentare una sentenza”. Noi, invece, ci siamo rivolti proprio a lui, in quanto dirigente apicale dell’Amministrazione dei beni culturali, chiamato a applicare la normativa, e quindi anche a interpretarla.

A noi, che giuristi comunque non siamo, resta l’impressione che la valutazione della fragilità di un capolavoro e del suo essere un bene identitario per il museo che lo custodisce è contenuta nella distanza tra due avverbi: “generalmente” e “comunque”.

E visto che la materia dei prestiti sembra accorciare le distanze da nord a sud, a Montanari abbiamo chiesto anche di commentare, a maggior ragione, già che richiama la gerarchia delle fonti nel diritto, il decreto assessoriale della Regione Siciliana, di rango inferiore alla legge statale (D.lgs. 42/2004), ma comunque ben superiore alla nota con la lista dei beni inamovibili del museo veneziano, che, addirittura, rimette in capo all’organo politico (l’Assessore regionale BBCC) l’autorizzazione al prestito. Se in nessuna riforma o pseudo contro riforma nello Stato è previsto che il Ministro si sostituisca agli uffici tecnici nell’autorizzare il prestito, in quanto è sempre il direttore a dare l’ok, sentiti o informati altri Uffici, in Sicilia il prestito è autorizzato “previo apprezzamento dell’Assessore”. Ovvero, l’organo tecnico (dirigente generale) può avviare la procedura solo dopo che l’organo politico si è espresso favorevolmente. “È una gravissima distorsione”, commenta lo storico dell’arte, “un abuso incompatibile con la legge del 1990 sulla pubblica amministrazione. E rende evidente ciò che vado dicendo dal 2014: il vero scopo della riforma Franceschini era ed è ‘sicilianizzare’ l’Italia, cioè adottare il modello nefasto e disastroso della sottoposizione del sapere tecnico al potere politico”.

Purtroppo, nel caso specifico dei prestiti, la Sicilia racconta una storia un po’ diversa, inedita nel settore dei beni culturali: prima che i due assessori tecnici Mariarita Sgarlata e Sebastiano Tusa, purtroppo venuti a mancare entrambi, rimettessero l’autorizzazione dei prestiti in capo alla politica, anche in Sicilia ad autorizzare erano i direttori dei musei: così aveva stabilito un assessore politico.


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Silvia Mazza

L'autrice di questo articolo: Silvia Mazza

Storica dell’arte e giornalista, scrive su “Il Giornale dell’Arte”, “Il Giornale dell’Architettura” e “The Art Newspaper”. Le sue inchieste sono state citate dal “Corriere della Sera” e  dal compianto Folco Quilici  nel suo ultimo libro Tutt'attorno la Sicilia: Un'avventura di mare (Utet, Torino 2017). Come opinionista specializzata interviene spesso sulla stampa siciliana (“Gazzetta del Sud”, “Il Giornale di Sicilia”, “La Sicilia”, etc.). Dal 2006 al 2012 è stata corrispondente per il quotidiano “America Oggi” (New Jersey), titolare della rubrica di “Arte e Cultura” del magazine domenicale “Oggi 7”. Con un diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e Moderna, ha una formazione specifica nel campo della conservazione del patrimonio culturale (Carta del Rischio).



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